| | Cosa devo fare per riavere l'immobile? Senza più dover rinnovare il contratto? Risponde l'avvocato
 Egregio avvocato, le scrivo per avere una risposta al mio problema.
Possiedo un immobile regolarmente locato da sei anni e quattro mesi. Negli ultimi due mesi il locatore si è separato dalla moglie ed è lei che mi paga la pigione mensilmente. Faccio presente che il contratto è registrato a nome del marito.
Ora la moglie mi chiede di rinnovare il contratto a nome suo; io, invece, desidero non rinnovare più il contratto nè al marito nè alla moglie. Da premettere che non hanno figli minori ma sono sposati e vivono per conto loro.
Come mi devo comportare e cosa devo fare per riavere l'immobile senza più dover rinnovare il contratto?
Grazie e a presto.
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Gentilissimo lettore, se non ci sono figli conviventi, il giudice della separazione non può stabilire nulla a proposito della casa coniugale. Non dovrebbe, pertanto, trovare applicazione il 2° comma dell'art.6 della legge 392/78 (equo canone):
Articolo 6 - Successione nel contratto In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo.
In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l'altro coniuge se tra i due si sia così convenuto.
"l'art. 6 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel disporre che "in caso di separazione personale ... nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo", non modifica la natura del rapporto e la natura del diritto in base al quale il conduttore detiene la cosa locata, ma solo consente a soggetto diverso dall'originario conduttore di sostituirsi nella titolarità del contratto, con attribuzione dei relativi diritti ed assunzione delle obbligazioni che ne derivano. Ne consegue che il locatore ha diritto alla scadenza di riottenere la disponibilità dell'immobile, senza che tale suo diritto possa trovare un limite nel provvedimento di assegnazione della casa familiare da parte del giudice (v. Cassazione civile, sez. IlI, 18 giugno 1993, n. 6804);
Non mi ha descritto precisamente come la moglie abbia chiesto il rinnovo del contratto e per quali specifiche ragioni. Comunque, anche in caso di separazione consensuale, resta ferma la scadenza naturale del contratto di locazione. Quindi, per riavere l'immobile, non le resta che inviare la disdetta almeno 6 mesi prima della scadenza e/o intimare - io consiglio almeno 18 mesi prima - licenza per finita locazione. Potrà così, anche mettendo in conto eventuali "rallentamenti" della procedura di rilascio, riavere la casa.
Avv. Giovanni Salcuni
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